Si parla spesso di Patto di Stabilità, per indicare l’accordo che sancisce alcune regole per le politiche economiche dell’Unione Europea, e ai suoi effetti non trascurabili sulle economie dei singoli Paesi membri.
In questo articolo, si spiegherà cosa è il Patto di Stabilità, come funziona, i suoi effetti economici, le sue deroghe in periodi di emergenza globale, per far fronte ai fabbisogni monetari straordinari delle economie europee.
Patto di Stabilità: cosa è
La definizione Patto di Stabilità e Crescita (PSC) deriva dall’inglese Stability and Growth Pact (SGP).
Con l’abbreviazione Patto di Stabilità, si fa riferimento all’accordo internazionale sottoscritto dagli Stati membri della UE nel 1997, con l’obiettivo del controllo dei rispettivi bilanci pubblici e, conseguentemente, del mantenimento dei requisiti di adesione all’Unione Monetaria Europea.
Il Patto di Stabilità è pertanto l’insieme di regole stabilite per assicurare che i paesi dell’Unione Europea seguano solide pratiche di finanza pubblica e politiche fiscali coordinate, per quanto possibile.
Patto di Stabilità: come funziona
Il Patto di Stabilità e Crescita viene attuato con politiche di vigilanza da parte degli organi dell’Unione Europea su bilanci e disavanzi pubblici degli Stati membri e, quando si presenta il caso, con l’applicazione dello strumento della Procedura per deficit eccessivo (PDE) che, dopo le fasi dell’avvertimento e della raccomandazione, irroga l’eventuale sanzione al Paese che non abbia rispettato i parametri previsti.
Il Patto di Stabilità ha, dunque, due piani di applicazione:
- preventivo, per garantire che le politiche di bilancio dei Paesi dell’Unione Europea siano attuate in maniera sostenibile.
- correttivo, per stabilire eventuali azioni che devono intraprendere gli Stati che presentino deficit di bilancio pubblico considerati eccessivi.
In sintesi, le norme del Patto di Stabilità hanno l’obiettivo di prevenire conseguenze negative di politiche di bilancio poco sostenibili, con l’indicazione di correttivi e l’applicazione di sanzioni, laddove i disavanzi pubblici di alcuni Paesi membri dell’Unione Europea superino determinate soglie.
Patto di Stabilità: regole
Il Patto di Stabilità e Crescita prevede che gli Stati membri dell’Unione Europea debbano attuare solide pratiche di politica economica pubblica, rispettando due parametri:
. il deficit di bilancio deve essere inferiore al 3 per cento del PIL (Prodotto Interno Lordo);
. il debito pubblico non deve oltrepassare la soglia del 60 per cento del Prodotto Interno Lordo.
Per debito pubblico, si fa riferimento al debito di un Paese verso altri soggetti nazionali o esteri (imprese, privati, istituti di credito o altri Stati), che hanno sottoscritto titoli di Stato o obbligazioni di quest’ultimo (ad esempio, in Italia: Buoni Ordinari del Tesoro, Buoni del Tesoro Poliennali, Certificati di Credito del Tesoro, ecc.) emessi per far fronte al fabbisogno monetario statale e che prevedono il rimborso da parte dell’emittente di capitale più interessi.
Ogni anno, i programmi di stabilità vengono presentati alla Commissione e al Consiglio europei da parte degli Stati dell’Eurozona, insieme ai programmi di convergenza da parte dei Paesi terzi, con i seguenti elementi:
- gli obiettivi di ogni singolo bilancio a medio termine (OMT);
- la descrizione delle modalità per il loro raggiungimento;
- l’analisi delle conseguenze delle possibili modifiche rispetto ai principali assunti economici inerenti alla posizione fiscale dello Stato.
Dopo la verifica dei programmi da parte della Commissione Europea rispetto ai criteri del Patto di Stabilità, vi può essere l’approvazione o, in alternativa, l’avvio della Procedura per Deficit Eccessivo che prevede:
- un avvertimento preventivo da parte della Commissione Europea, qualora il deficit di uno Stato membro sia vicino alla soglia del 3 per cento del PIL;
- una vera e propria raccomandazione, all’atto dell’eventuale superamento del tetto del 3 per cento;
- una sanzione se, dopo la raccomandazione, non dovessero essere adottate azioni correttive efficaci nei confronti della propria politica di bilancio; tale sanzione viene irrogata sotto forma di deposito infruttifero, eventualmente convertito poi in ammenda al permanere del deficit eccessivo per due anni.
L’ammontare della sanzione prevede una componente fissa dello 0,2 per cento del Prodotto Interno Lordo più una variabile pari al 10 per cento dello scostamento del deficit pubblico dal tetto del 3 per cento, con una soglia massima dell’importo complessivo della sanzione pari allo 0,5 per cento del PIL.
In fase iniziale, la Commissione Europea chiede al Paese sottoposto a Procedura per Deficit Eccessivo di presentare un piano di misure correttive completo di politiche operative e della tempistica per adottarle.
Se il Paese per il quale è stata adottata la PDE attua le azioni correttive nei tempi previsti, la Commissione Europea può sospendere la Procedura fino a quando il deficit dello Stato in questione non si abbassa sotto alla soglia del 3 per cento.
Qualora, invece, le azioni del Paese non dovessero adeguate, La Commissione Europea può procedere a dare seguito alla ripresa della procedura e, in seguito, a irrogare l’eventuale sanzione.
In seguito alla diffusione della pandemia del Coronavirus a partire dall’inizio dell’anno 2020, gli effetti sulle economie dei singoli Stati membri dell’Unione Europea sono state devastanti.
Per far fronte ad una fabbisogno monetario urgente richiesto dagli interventi nel settore sanitario e dalle misure a sostegno di imprese, professionisti, enti pubblici e privati, nonché dalle azioni a sostegno del reddito di lavoratori e disoccupati, sono state avanzate alcune richieste da parte dei Paesi membri della UE.
Gli effetti della pandemia sono stati equiparati a quelli di una gravissima recessione, al di fuori delle possibilità di controllo da parte dei singoli Stati, facendo scattare la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita e delle politiche di bilancio da esso previste.
È stata pertanto attivata la Clausola di crisi generale o di salvaguardia, prevista dal Patto di Stabilità, che consente agli Stati membri dell’Unione Europea di derogare temporaneamente alle misure previste dai rispettivi obiettivi di bilancio – che nel medio periodo prevedrebbe il pareggio – per far fronte alle spese straordinarie dovute all’emergenza.
Fondamentalmente, le spese di carattere eccezionale affrontate in seguito al Coronavirus, soprattutto in ambito sanitario, non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo del deficit strutturale, a cui ultimamente si pone maggiore attenzione in sede europea, ovvero il disavanzo che non tiene conto delle misure economiche temporanee, per correggere gli effetti del ciclo economico.
In estrema sintesi, dal punto di vista pratico, con l’attivazione della Clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità, ogni Stato membro ha la possibilità di prevedere un’ulteriore spesa pubblica urgente in deficit, con ordini di grandezza da stabilire, per sostenere economicamente tutti gli interventi straordinari necessari a sostenere la propria rispettiva economia.
Oltre a quello sanitario, messo a dura prova dal Coronavirus, i settori maggiormente interessati da questi interventi economici sono quello turistico e dei trasporti, con un sostegno comunque al mercato del lavoro nella sua globalità, per evitare che le economie non collassino e per cercare di garantire una ripartenza adeguata, una volta terminata l’emergenza.
Tra le misure economiche eccezionali al vaglio dell’Unione Europea, è allo studio l’emissione dei cosiddetti Corona Bond, ovvero Obbligazioni comuni all’area europea con modalità di funzionamento da definire una volta raggiunto l’accordo tra i vari Stati membri e definite le regole di emissione.