VIES: cos’è il sistema di scambio dati per le partite IVA Europee
Con l’acronimo inglese VIES (VAT Information Exchange System), si fa riferimento al sistema di interscambio di dati e informazioni tra paesi membri dell’Unione Europea, relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), creato al fine di garantire per gli stessi paesi una corretta fiscalità.
Le compravendite commerciali all’interno dei paesi facenti parte dell’Unione Europea sono disciplinate da leggi comunitarie e da regolamenti interni dei singoli paesi, con lo scopo di ostacolare eventuali frodi, elusioni ed evasioni fiscali.
Con l’entrata in vigore del mercato unico, gli accertamenti fiscali alla dogana delle frontiere interne dei singoli paesi sono stati eliminati, con la conseguente creazione di un nuovo sistema di controllo dell’IVA per gli scambi intracomunitari. Il beneficio più significativo è stata la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, con l’eliminazione di circa 60 milioni di documenti doganali all’anno.
Attraverso il sistema fiscale europeo dell’IVA, gli scambi intracomunitari di beni o servizi seguono il regime del Reverse charge: sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto nel paese a cui appartiene il venditore che cede beni o servizi ad un soggetto passivo IVA in un altro paese membro, che pagherà poi l’IVA nel proprio paese di appartenenza in base al proprio regime di riferimento.
Gli scambi intracomunitari possono avere luogo esclusivamente tra soggetti che sono titolari di una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri. Tutti i soggetti che realizzano cessioni di beni devono poter verificare rapidamente e facilmente che i propri clienti in un altro Stato membro siano soggetti passivi in possesso di un valido numero di identificazione IVA.
A tale scopo, inoltre, le amministrazioni fiscali dei singoli paesi devono detenere un database elettronico contenente i dati della partita IVA degli operatori commerciali. Le suddette informazioni comprendono alcuni dati:
- il numero di identificazione IVA;
- il nome ed indirizzo del commerciante, persona fisica o persona giuridica;
- l’indirizzo del commerciante;
- in caso, la data di cessazione di validità di un numero di partita IVA.
Per garantire la regolare circolazione di informazioni tra i singoli paesi, l’Unione Europea ha costituito dunque il VIES, un sistema informatizzato che permette alle imprese di comprovare l’esattezza delle partite IVA dei propri operatori e, contemporaneamente, alle amministrazioni fiscali di verificare la correttezza delle modalità degli scambi intracomunitari, accertando eventuali anomalie.
A cosa serve il VIES
Il VIES è il sistema informatico di scambio di dati e informazioni sull’imposta sul valore aggiunto che serve a verificare e convalidare il numero di partita IVA degli operatori economici registrati nell’Unione Europea per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi.
L’importanza del registro VIES scaturisce dal fatto che, tramite l’archivio, un soggetto economico di uno Stato può verificare il numero di partita IVA di un cliente di un altro Stato membro e capire, ad esempio, se o come applicare l’IVA alla fattura.
Operativamente, attraverso il sito di verifica online concernente il registro VIES, la richiesta viene inoltrata all’amministrazione che gestisce la pertinente base dati nazionale, per controllare se il numero indicato è registrato o meno. In caso affermativo, sarà visualizzata l’indicazione di validità mentre, in caso negativo, l’indicazione di non validità e la non sussistenza delle condizioni per procedere.
Le amministrazioni finanziarie nazionali utilizzano il registro VIES come strumento di controllo e monitoraggio dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari, con lo scopo di contrastare comportamenti fiscali scorretti.
La questione dell’IVA e il monitoraggio del corretto svolgimento degli scambi commerciali intracomunitari è una questione di estrema importanza: un recente studio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha ad esempio fatto riemergere il problema delle frodi carosello sull’IVA, evidenziando come, negli ultimi anni, più di 1000 miliardi di euro di IVA sono stati sottratti agli stati membri attraverso azioni fraudolente.
Iscrizione VIES 2019
I soggetti che nel 2019 sono intenzionati a eseguire operazioni commerciali intracomunitarie hanno l’obbligo di dichiarare preventivamente il loro intento ed il relativo scopo per poi essere inclusi nell’apposito archivio, la cui iscrizione avviene successivamente alla valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.
In particolare, per quanto riguarda l’Italia, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad escludere dal Registro VIES i richiedenti che presentino le caratteristiche enumerate di seguito.
- Assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 – il riferimento normativo in Italia per l’imposta sul valore aggiunto – che causano la chiusura d’ufficio della partita IVA e di quelli legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni commerciali intracomunitarie.
- Valutazione del rischio della posizione del contribuente, sulla base dei requisiti individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/72;
- verifica delle seguenti situazioni:
- a) individuo o ente accertato ai fini IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o che sia stata ritenuto tale dall’Amministrazione finanziaria;
- b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi ai fini dell’identificazione IVA o che non abbia comunicato eventuali modifiche dei propri dati di tale importanza che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe chiuso d’ufficio la partita IVA;
- accertamento di gravi inadempienze relative agli obblighi di dichiarazioni IVA nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in corso, alla data di presentazione della dichiarazione;
- partecipazione a frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci della società richiedente l’autorizzazione ad eseguire scambi intracomunitari;
- ulteriori circostanze a disposizione delle Amministrazioni finanziarie dei paesi membri rappresentative di criticità e di rischio.
L’iscrizione al registro VIES è gratuita per tutti i soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.
Modello VIES 2019
Per l’iscrizione al registro VIES, non è richiesto alcun pagamento ma è sufficiente dichiarare preventivamente l’intenzione di effettuare operazioni commerciali intracomunitarie all’Agenzia delle Entrate.
Sono due i modelli previsti. Per presentare la dichiarazione, il soggetto classificato come ditta individuale o lavoratore autonomo utilizza l’apposito modello AA9 mentre Il soggetto diverso dalle persone fisiche intenzionato ad iscriversi al registro VIES presenta specifica comunicazione attraverso il modello AA7.
Il contribuente che desidera essere automaticamente iscritto nell’archivio VIES 2019 attraverso la dichiarazione di inizio attività ex novo compila il campo specifico Operazioni intracomunitarie del riquadro I del modello AA7 o del modello AA9, a seconda che sia identificato come persona giuridica o persona fisica.
Per i contribuenti che vogliono invece cominciare ad eseguire scambi commerciali intracomunitari nel corso di una attività lavorativa già in essere, è consentito presentare la dichiarazione specifica attraverso l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione può essere effettuata direttamente ed autonomamente se il contribuente possiede il PIN della sua area personale (Fisconline o Entratel) o, in alternativa, attraverso la presentazione agli intermediari incaricati della istanza di inclusione archivio VIES, da compilare sempre online.
Una volta effettuata l’iscrizione, il contribuente iscritto diventa subito soggetto a controlli di forma circa la correttezza e la regolarità della presentazione degli elenchi riepilogativi concernenti gli scambi commerciali intracomunitari effettuati attraverso il modello Intrastat, insieme di procedure fiscali che permettono all’Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate di controllare le operazioni commerciali intracomunitarie. Con il nuovo Decreto Semplificazioni, se dai controlli risulta che il soggetto non ha presentato il modello Intrastat per 4 trimestri consecutivi, viene escluso dall’archivio VIES.