Codice Destinario o Codice Univoco: cosa è e come richiederlo

Codice Destinario Codice Univoco cosa è e come richiederlo

 

Codice Destinatario o Codice Univoco per fatturazione elettronica: di cosa si tratta

Prima di affrontare l’argomento relativo al Codice Destinatario o Codice Univoco, è necessario analizzare il tema dell’obbligo alla fatturazione elettronica, stabilito dalla legge di bilancio del 2018. Mentre la fatturazione tra privati e pubblica amministrazione è già partita nel 2014, la fatturazione elettronica tra privati è divenuta obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019.

Oltre a costituire la naturale evoluzione del sistema fiscale, può essere considerata come uno strumento che tende a rispondere in modo puntuale a due fondamentali esigenze: la prima di natura pubblica, traducibile nella lotta all’evasione fiscale e nel controllo della spesa pubblica; la seconda di mercato ed operativa, legata alla gestione digitale delle transazioni tra soggetti privati, alla dematerializzazione delle fatture e alla conservazione sostitutiva dei documenti fiscali.

Le differenze sostanziali tra una fattura elettronica e una fattura cartacea riguardano, da un lato, la redazione del documento, che va effettuata necessariamente attraverso l’utilizzo di un dispositivo elettronico quale un personal computer, un tablet o uno smartphone; dall’altro, la trasmissione del documento che deve essere tassativamente  trasmesso  digitalmente al cliente tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio (SDI).

Volendo sintetizzare alcuni aspetti riguardanti la fatturazione elettronica, le prime novità da evidenziare sono l’introduzione e l’utilizzo del nuovo sistema d’interscambio (SDI) e la necessità della correttezza della registrazione in anagrafica di tutti gli elementi necessari per il recapito della fattura all’acquirente: Codice ID o Codice Univoco o Codice Destinatario o, in alternativa, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Sistema Di Interscambio (SDI) può essere visto come una sorta di postino virtuale che controlla che la fattura contenga, quanto meno, i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 divenuto poi 21-bis del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633) oltre all’indirizzo telematico – il Codice Destinatario o, in alternativa, l’indirizzo PEC – al quale il soggetto cliente chiede che gli venga recapitata la fattura elettronica. Il Sistema di Interscambio verifica inoltre che la partita Iva del fornitore (cosiddetto cedente/prestatore) e la partita Iva o il Codice Fiscale del cliente (cosiddetto cessionario/committente) siano esistenti e correttamente registrati, oltre a provvedere all’interscambio delle fatture elettroniche con l’Agenzia delle Entrate.

È anche importante evidenziare che il contenuto della fattura elettronica  deve essere necessariamente strutturato in un formato unico obbligatorio, ovvero in XML (eXtensible Markup Language), definito dalle specifiche tecniche stabilite e allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, che deve rispettare le regole già fissate dall’art. 21 e 21-bis del Dpr 633/72.  L’adozione del formato XML e dei prossimi eventuali formati europei costituisce un’opportunità unica per la creazione di un unico linguaggio tra fornitore e cliente, che apre nuovi orizzonti di semplificazione e integrazione dei sistemi.

Per l’emissione della fattura elettronica nel formato XML, è necessario disporre di un software che sia abilitato alla sua compilazione. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica diversi programmi per la corretta predisposizione delle fatture, come l’app per smartphone e tablet Fatturae nonché la procedura web Fatture e Corrispettivi, oltre ad altri software scaricabili per il computer.

La ricezione della fattura da parte del destinatario ed il corretto esercizio del diritto alla detrazione fiscale è legata alla comunicazione da parte del cessionario/committente ai fornitori del proprio indirizzo telematico.

Al di là del canale di trasmissione scelto dal destinatario per ricevere la fattura elettronica o del programma utilizzato per la predisposizione della fattura, l’elemento che assume un valore fondamentale per il soggetto emittente è l’individuazione delle informazioni e dei campi necessari per assicurarsi che la fattura superi correttamente i controlli del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Uno di questi campi da compilare correttamente per l’emissione della fattura elettronica è appunto il Codice Destinatario, che identifica il canale attraverso il quale veicolare la fattura elettronica tra i soggetti economici.

 

Codice Destinatario o Codice Univoco per fatturazione elettronica: a cosa serve

Il Codice Destinatario o Codice Univoco è un codice alfanumerico di 7 caratteri (ad esempio, a1x2x3x) necessario per far recapitare correttamente la fattura elettronica agli acquirente di prodotti o servizi e corrisponde ad uno dei diversi codici che il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate attribuisce agli operatori accreditati che lo richiedono. Per la corretta canalizzazione dei flussi telematici, il cliente deve così comunicare obbligatoriamente il Codice Univoco, precedentemente registrato sul sito Web dell’Agenzia delle Entrate, a tutti i suoi fornitori e a tutti i soggetti con i quali instaura rapporti commerciali.

Se, in alternativa, il cliente dovesse indicare un indirizzo PEC, come indirizzo telematico dove vuole ricevere la fattura elettronica, il campo Codice Destinatario del documento fiscale dovrà essere compilato con il codice univoco convenzionale a sette zeri 0000000 e il campo PEC destinatario dovrà essere compilato con l’indirizzo PEC comunicato dal cliente. Se, infine, il cliente non comunica alcun indirizzo telematico ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario, per la trasmissione della fattura elettronica sarà sufficiente compilare solo il campo Codice Destinatario con il valore 0000000.

Per quanto riguarda invece le fatture da emettere per soggetti residenti all’estero, in luogo dell’Esterometro (la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere), si possono trasmettere i dati utilizzando il codice convenzionale a sette X.

Occorre inoltre ricordare che, se il fornitore non è esentato dall’obbligo ormai vigente ed inserisce solo il valore 0000000, il Sistema di Interscambio non potrà consegnare la fattura elettronica al cliente finale, e la terrà a disposizione di quest’ultimo nell’area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi importante che il fornitore comunichi al cliente che potrà scaricare la fattura elettronica dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Codice Destinatario o Codice Univoco per fatturazione elettronica: come richiederlo

Il Codice Destinatario o Codice Univoco serve dunque a ricevere in maniera corretta le fatture elettroniche e può essere richiesto esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, che lo rilascia solo se l’operatore (persona fisica o persona giuridica) è titolare di uno dei canali di trasmissione accreditati presso il Sistema di Interscambio.

I canali di trasmissione principali sono:

  • il servizio SdiCoop, disponibile per gli operatori che decidono di inviare le fatture utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (il c.d. web-services);
  • Ftp, sistema di trasmissione dati, preventivamente crittografati tra terminali remoti e basato su un protocollo telematico (File Transfer Protocol).

Per l’attivazione di un canale per la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche, è necessario richiedere l’attivazione al Sistema di Interscambio Flusso Dati (SID), la cui applicazione è accessibile dalla pagina Servizi Online del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Generalmente, la richiesta del Codice destinatario non è effettuata direttamente da aziende e liberi professionisti ma da intermediari e software house dedicati, preposti a inoltrare correttamente la richiesta all’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, saranno dunque i gestori del programma utilizzato per la fatturazione elettronica a fornire poi il Codice Univoco ai propri clienti.

Tali provider forniscono in genere anche dei software gestionali ai propri clienti, con cui utilizzare i servizi di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva: i file in formato XML delle fatture ricevute e inviate saranno dunque inviati direttamente al software gestionale prescelto, che provvederà all’interscambio con l’Agenzia delle Entrate.

Ciò che invece spetta ai clienti è la preregistrazione dell’indirizzo telematico al quale ricevere le fatture sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Da quando è necessario un codice univoco per la fatturazione

Dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture che emesse, derivanti dalla cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti economici residenti in Italia, dovranno essere emesse solo in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori con partita Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione o prestazione sia effettuata da un operatore con partita Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica e, quindi, dall’obbligo di richiedere ed avere il Codice Univoco solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che fanno parte del cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che fanno parte del cosiddetto regime forfettario.

Sono esonerati da tale obbligo anche i piccoli produttori agricoli.

Dal 1 giugno 2014, invece, le Pubbliche Amministrazioni possono ricevere tassativamente solo fatture elettroniche sempre prodotte in formato XML e trasmesse secondo gli standard tecnici già enunciati, definiti dalla società dell’Agenzia delle Entrate Sogei. Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare ai loro fornitori il Codice Univoco Ufficio, (CUU) che, a parte il fatto di essere un codice di sei caratteri e non sette, per il resto ha le stesse caratteristiche e funzioni del codice univoco per i privati.