Minusvalenze: cosa sono
La materia delle minusvalenze deducibili è alquanto articolata. Di seguito, si cercherà di fare un po’ di chiarezza.
Il termine “minusvalenza” deriva dal latino “minus” – “meno” – e “valentia” – “valore”.
In linguaggio economico, indica la differenza negativa tra il minor valore di un bene rispetto al suo originario valore di acquisto.
Tale concetto si applica anche a strumenti finanziari.
Le minusvalenze hanno natura contabile, rappresentando in sostanza una diminuzione di redditività.
La deducibilità è, in generale, legata alla possibilità di portarle in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate successivamente.
Il termine temporale per questa operazione è entro quattro anni.
Minusvalenze deducibili: Azioni e Titoli
In estrema sintesi e semplificando, i principali strumenti finanziari che possono generare “redditi diversi” (art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di natura finanziaria – differenti da quelli che possono generare “redditi di capitale” (art. 44 del T.UI.R.) – sono titoli azionari, obbligazioni, ETC (“Exchange Traded Commodities”), certificates.
I “redditi diversi” hanno un regime differente rispetto ai “redditi di capitale”.
In questo ambito, le minusvalenze rappresentano le perdite derivanti dalla vendita di uno strumento rispetto al suo valore di acquisto (“capital loss”). Esse possono essere portate in compensazione di eventuali guadagni realizzati con la vendita di prodotti finanziari rispetto al loro originario prezzo d’acquisto (“capital gain”).
Qualche precisazione è opportuna:
– la compensazione delle minusvalenze è possibile solo con eventuali plusvalenze della stessa natura;
– possono essere portate in compensazione minusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti che possono generare “redditi diversi” di natura finanziaria;
– la minusvalenza ha natura esclusivamente contabile, costituendo una minor redditività;
È pertanto previsto che le minusvalenze possano essere imputate come credito d’imposta ma tale credito deve essere fatto valere entro il quarto anno rispetto a quello in cui si è generata la perdita.
A titolo esemplificativo, qualora 1.000,00 titoli azionari della ipotetica società “A&B” – acquistati a 5,00 euro cadauno – vengano venduti da un soggetto a 3,00 euro ciascuno, si genera una minusvalenza di 2.000,00 euro.
Se lo stesso soggetto vende 500 titoli azionari della ipotetica società ”C&D”- pagati 2,00 euro cadauno – a 8,00 euro ciascuno, si realizza una plusvalenza di 3.000,00 euro.
Tale plusvalenza verrebbe tassata per intero, in base al regime previsto.
Al fine di beneficiare di una minor tassazione, vi è invece la possibilità per il soggetto di compensare fiscalmente tale plusvalenza con la minusvalenza di cui sopra, a patto che venga portata in detrazione entro i quattro anni successivi.
Per evitare di perdere le minusvalenze che si sono generate, potrebbe essere pertanto opportuno valutare di vendere eventuali titoli, su cui si sta guadagnando, prima della scadenza prevista.
Per le modalità “tecniche” di compensazione delle minusvalenze deducibili, essendo la materia abbastanza complessa e costantemente in evoluzione, si suggerisce di fare riferimento al proprio consulente fiscale di fiducia.
Minusvalenze deducibili: Fondi
Per quando riguarda i fondi di investimento, il discorso è parzialmente differente: le minusvalenze non possono essere portate in compensazione, ai fini fiscali, di eventuali plusvalenze derivanti dai fondi poiché le perdite e i guadagni legati a questi strumenti sono considerate voci di natura diversa.
Le seconde sono classificate tra i “redditi da capitale”.
Le minusvalenze sono invece considerate “redditi diversi”
Potranno però essere utilizzati eventuali altri strumenti per il loro recupero, come le plusvalenze generate da altri investimenti della stessa natura, ad esempio titoli azionari.
Minusvalenze Patrimoniali e Conto Economico
Per amor di completezza, vale la pena spendere rapidamente qualche parola anche sulle minusvalenze relative a alle immobilizzazioni aziendali.
Nell’ambito dei bilanci societari, le minusvalenze patrimoniali riguardano il minor valore di realizzo sul mercato di un bene rispetto al suo valore contabile.
Qualora dunque il valore di realizzo sia inferiore rispetto a quello dell’ultimo bilancio approvato, le minusvalenze vanno iscritte come componenti negative nel conto economico, con una distinzione a seconda del fatto che siano inerenti a immobilizzazioni ordinarie o straordinarie.
Le prime riguardano beni normalmente impiegati nell’attività ordinaria – produttiva, commerciale o di servizi – dell’impresa, che seguono il loro decorso secondo il piano di ammortamento previsto.
Le minusvalenze relative ad immobilizzazioni straordinarie riguardano invece beni diversi da quelli utilizzati per l’attività caratteristica dell’impresa o derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale o ridimensionamento o riconversione della produzione.